Dopo un periodo di attento monitoraggio della situazione e in considerazione dei dati emersi nel periodo di vigore delle precedenti ordinanze, il Comune di Trieste ha ritenuto opportuno aggiornare le ordinanze contingibili e urgenti relative alla chiusura di esercizi commerciali e divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualunque contenitore, al fine di evitare circostanze da cui possano derivare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in una chiave di maggiore apertura, a partire dalle ore 05.00 di giovedì 13 febbraio 2025.
Richiamate le seguenti ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000:
Prot. 2/5/1/1-25 (progr. 637; pg 14253) dd. 20.01.2025;
Prot. 2/5/2/1-25 (progr. 638; pg 14256) dd. 20.01.2025;
Prot. 2/5/3/1-25 (progr. 640; pg 14258) dd. 20.01.2025, alla luce delle evidenze riferite al primo periodo di applicazione e in relazione alle esigenze di erogare dei servizi a coloro che svolgono attività lavorative nelle prime ore della mattina, si è ritenuto di procedere alla modifica delle stesse.
A partire dalle ore 05.00 del 13 febbraio 2025 l’ordinanza Prot. 2/5/1/1-25 (progr. 637; pg 14253) dd. 20.01.2025 viene integralmente revocata e l’ordinanza Prot. 2/5/2/1-25 (progr. 638; pg 14256) dd. 20.01.2025 viene modificata nei seguenti termini.
La zona di applicazione del dispositivo viene riformulata come segue:
nell’area compresa all’interno del perimetro formato dalle seguenti vie e piazze, comprensivo del margine esterno delle stesse fino alle reciproche intersezioni: piazza della Libertà, largo Città di Santos, corso Cavour, via della Geppa, piazza Dalmazia, Piazza Guglielmo Oberdan, via XXIV Maggio, piazza Guglielmo Oberdan, via Giosuè Carducci, piazza Dalmazia, via Carlo Ghega, via Benvenuto Cellini al punto 1 l’orario del divieto di riapertura viene anticipato alle ore 05.00; il punto 2 nel riferimento ad alcolici viene così riformulato: da intendersi quali bevande alcoliche con grado superiore a 7 gradi;
il punto 3 del dispositivo viene così riformulato:
è fatta salva:
la consegna a domicilio limitatamente al trasporto;
fino alle ore 24.00 la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture debitamente autorizzate, fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiagomiti, ecc.) ubicate all’esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza degli stessi, nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali.
L’ordinanza Prot. 2/5/3/1-25 (progr. 640; pg 14258) dd. 20.01.2025 viene modificata nei seguenti termini.
La zona di applicazione del dispositivo viene riformulata come segue:
nell’area compresa all’interno del perimetro formato dalle seguenti vie e piazze, comprensivo del margine esterno delle stesse fino alle reciproche intersezioni: via Limitanea, via Casimiro Donadoni, via Giacomo Matteotti, via Alessandro Manzoni, via Giovanni Pascoli, piazza Giuseppe Garibaldi, via Alfredo Oriani, Largo della Barriera Vecchia, via Carducci, Ponte della Fabra, piazza Carlo Goldoni, via Silvio Pellico, Scala dei Giganti fino a via del Monte, piazza Carlo Goldoni, Corso Umberto Saba, via delle Zudecche, Corso Umbero Saba, Largo della Barriera Vecchia, via Alfredo Oriani, piazza Giuseppe Garibaldi, via della Raffineria, largo Sidney Sonnino, via delle Settefontane, piazza del Perugino, via Conti, via del Ghirlandaio, via Limitanea al punto 1 l’orario del divieto di riapertura viene anticipato alle ore 05.00;
il punto 2 nel riferimento ad alcolici viene così riformulato:
da intendersi quali bevande alcoliche con grado superiore a 7 gradi;
il punto 3 viene così riformulato:
è fatta salva:
la consegna a domicilio limitatamente al trasporto;
fino alle ore 24.00 la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture debitamente autorizzate, fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiagomiti, ecc.) ubicate all’esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza degli stessi, nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.
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