Comune di Trieste


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Orari e periodo di accensione degli
impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale
nel Comune di Trieste


Il Comune di Trieste informa che, in base al D.M. n. 383 del 6/10/2022 del Ministero della Transizione Ecologica che ha decretato speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023 riducendo di 15 giorni il periodo di accensione e di 1 ora la durata giornaliera di accensione, nel comune di Trieste - inserito in fascia climatica E - gli impianti di riscaldamento possono rimanere accesi, in tutto il territorio comunale, dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023, per un massimo di 13 ore al giorno (comprese tra le 5 e le 23).

La temperatura nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare:

i 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

i 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Nel rimanente periodo annuale, e, precisamente, dall’8 aprile al 21 ottobre 2023, gli impianti possono essere attivati, senza altre autorizzazioni specifiche, solo in presenza di particolari situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (ovvero per un massimo di 6 ore e mezza al giorno), purché negli ambienti non siano superati i 19°C con 2°C di tolleranza.

Le disposizioni relative alla durata del periodo di accensione e alla riduzione della temperatura non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche di produzione.

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